Obblighi per alcuni datori di lavoro

Inserito da admin | Notizie | Giovedì 24 Settembre 2009 3:51 pm

Accertamento dell’assenza di tossicodipendenza, per mansioni a rischio per la salute e sicurezza di terzi. Lo stabilisce un provvedimento della Conferenza Stato-Regione, pubblicato sulla G. U. n. 234 del 6.10.2008, che impone al datore di lavoro la verifica dello stato di salute dei propri dipendenti.

Recentemente la Regione del Veneto ha dato la possibilità ai laboratori di analisi privati di eseguire gli accertamenti relativi al Provvedimento del 18/09/2008 della Conferenza Stato-Regioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 06/10/2008, che disciplina le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza per mansioni che comportano particolari rischi per la salute e sicurezza di terzi.

Si ricorda quindi che il datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e tramite il medico competente, ha l’obbligo di sottoporre i propri dipendenti addetti ad alcune mansioni lavorative con rischi per la salute e sicurezza di terzi (guida di autoveicoli con patente C, D, E; conducenti per i quali è richiesto certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi; conducenti di veicoli di noleggio, di trasporto merci pericolose su strada, di personale navigante su imbarcazioni da diporto in noleggio nelle acque interne; di conducenti di treni, navi ed aerei; addetti ai pannelli di controllo nel trasporto, di addetti alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi e fuochi di artificio; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, es. muletti, miniescavatori, ecc; addetti a mansioni richiedenti l’impiego di gas tossici, es. alcune galvaniche, ecc.), ai test per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La norma riguarda le imprese che hanno almeno un lavoratore con mansione a rischio. Queste devono dunque organizzarsi per dare l’avvio degli accertamenti richiesti mediante comunicazione scritta al medico competente dei nominativi dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio individuate dall’intesa. I suddetti accertamenti dovranno essere eseguiti prima che il lavoratore venga adibito alle proprie mansioni e successivamente a cadenza, di norma, annuale.

E’ previsto l’accertamento, su richiesta del datore di lavoro, anche nell’ipotesi in cui vi sia un “ragionevole dubbio” (su segnalazione scritta del datore lavoro) anche dopo incidenti alla guida provocati dal lavoratore anche se questo non provochi un infortunio del lavoratore stesso o di terzi e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
Si segnala che per il datore di lavoro che non sottopone i lavoratori che svolgono mansioni a rischio a tali accertamenti e che per il lavoratore, in caso di mancata presentazione o rifiuto a sottoporsi a visita sono previste pesanti sanzioni.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Segreteria di Artambiente (tel. 041 5284230 fax 0415228909 email info@artambiente.com).

Fonte: Quotidiano Il Verona del 24 Settembre 2009

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